Atti generali
Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 12, c. 1, 2
Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Link ai principali atti di carattere normativo e amministrativo generale relativi al primo ciclo di istruzione
- D.Lgs. 297/1994: Testo unico sull’istruzione.
- DPR n° 275 dell’8/3/1999: Regolamento autonomia scolastica.
- L. 169/2008: Disposizioni urgenti in materia di istruzione.
- D.P.R. 89/2009: Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
- DPR 122/2009: Regolamento sulla valutazione.
- L. 104/1992: Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- D.P.R. 62/2013: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- Contratti di lavoro che si applicano al personale della scuola.